Non tutte le zanzariere sono oggetto di agevolazione, ma solo quelle assimilate alle schermature solari. Possono cioè ottenere l’ecobonus se la loro prestazione energetica è testimoniata dal relativo valore di Gtot ovvero il parametro di riferimento del fattore solare.
Si allarga il perimetro dei lavori che possono fruire di detrazioni ed ecobonus, come dimostrato dai recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. La novità da segnalare è l'inclusione delle zanzariere, ma non tutti i modelli poiché sono richieste condizioni ben precisi per poter fare rientrare la spesa tra quelle per cui fruire di uno sconto.
Sono requisiti di natura tecnica ovvero legati al tipo di prodotto e alle caratteristiche che è in grado di assicurare e non al costo. Approfondiamo allora tutti i dettagli in materia in riferimento al 2022 e dunque:
Ci sono anche l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, in cui rientrano anche alcune tipologie di zanzariere, tra gli interventi per cui è possibile richiedere il bonus per la riqualificazione energetica.
La detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile è l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari e su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Nel caso degli infissi, la facilitazione spetta nella misura del 50%. L’Agenzia delle entrate procede - in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa - alla verifica della sussistenza dei requisiti per la detrazione. Per fruire del beneficio fiscale del bonus per le schermature solari, in vigore fino al 31 dicembre 2022, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca all’amministrazione finanziaria la documentazione relativa agli interventi realizzati.
Non tutte le zanzariere sono oggetto di agevolazione, ma solo quelle assimilate alle schermature solari. Possono cioè ottenere l’ecobonus se la loro prestazione energetica è testimoniata dal relativo valore di Gtot ovvero il parametro di riferimento del fattore solare.
La conferma è arrivata dall’Agenzia delle entrate che ha fornito una risposta pubblica a una precisa richiesta di consulenza giuridica da parte di un contribuente intenzionato a effettuare i lavori con il nuovo ecobonus al 50% ovvero la detrazione fiscale Irpef o Ires rimborsata in 10 rate annuali con limite di spesa di 60.000 euro.
Abbaimo allora visto come le spese per l'acquisto di zanzariere possano rientrare nel'ecobonus se la prestazione energetica sia testimoniata dal relativo valore di Gtot. Ancora più semplicemente, rientrano tra le schermature solari se sono elencate nella normativa EN13561. La distinzione da non perdere mai di vista quando ci sono di mezzo i lavori ammessi per accedere al bonus 110% è quella tra interventi principali e trainati.
Questa divisione vale anche per le schermature solari. Se realizzate insieme a uno dei cosiddetti lavori trainanti ovvero quelli necessari per fruire dell’agevolazione fiscale, è allora possibile accedere alla nuova detrazione. A fare chiarezza sulla materia e più specificatamente sugli infissi è stata l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente pubblico vigilato dal Ministero dello Sviluppo economico. Sulla questione infissi, Enea ha specificato che i prezzi di riferimento per l’asseverazione per accedere al bonus 110% sono quelli previsti dal decreto governativo.
In pratica i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome. Se i listini non riportano le voci relative agli interventi, il tecnico determina i nuovi costi tenendo conto di tutte le variabili utili. Infine, sono ammessi gli oneri per le prestazioni professionali connesse agli interventi.