L’installazione di una zanzariera sulle finestre o sui balconi è libera e non richiede il previo permesso dell’assemblea.
Si può finire in tribunale per colpa di qualche zanzara? Sì, se questa è così molesta da imporre al proprietario di un appartamento in condominio di installare delle zanzariere sulle finestre e i vicini di casa si oppongono perché, a loro dire, tali protezioni danneggiano l’estetica dell’edificio. Ma cosa dice in proposito la legge? E come viene interpretata questa dalla giurisprudenza? Secondo una sentenza pubblicata qualche giorno fa dal tribunale di Milano [1], non solo per installare una zanzariera non ci vuole il permesso del condominio, ma anche non si può ritenere che tale sottile struttura danneggi il decoro architettonico del palazzo. In altre parole, ogni condomino è libero di montare su porte, finestre e balconi delle zanzariere per ripararsi dalle punture di insetto nei mesi estivi. Ma procediamo con ordine.
Il principio di base è il seguente: salvo che il regolamento di condominio disponga diversamente, ciascuno condomino, all’interno della propria abitazione, può fare ciò che vuole senza dover chiedere il permesso ai vicini di casa (così vale ad esempio quando si vuol mettere delle fioriere sul balcone, realizzare una copertura del terrazzo creando una veranda, apporre dei condizionatori sulla facciata dell’edificio, ecc.). Tuttavia se, a lavori ultimati, dovesse risultare che è stato compromesso il decoro architettonico dell’edificio (ossia l’aspetto esteriore della facciata del palazzo) o è pregiudicata la sua stessa stabilità, l’assemblea può agire contro il proprietario per far rimuovere l’opera. Se questi vuol garantirsi da tali azioni, può sottoporre preventivamente il progetto all’assemblea e, ottenuto da questa l’approvazione, nessuna censura potrà essere successivamente elevata nei suoi confronti. In altre parole, con il consenso preventivo dei condomini non ci può più essere alcun ordine di demolizione. Ma come si traducono queste regole per quanto riguarda la zanzariera? Davvero c’è il rischio che una rete di protezione dagli insetti possa essere contestata perché viola l’estetica della facciata? La risposta data dalla sentenza in commento è confortante: si può installare una zanzariera senza il timore che, al mancato permesso del condominio, consegua eventualmente un ordine di rimozione; e questo perché tale struttura non lede il decoro architettonico.
La tutela del decoro architettonico del palazzo è accertata dal giudice caso per caso, valutando le singole alterazioni oggetto della lite. Quindi, per le zanzariere, il magistrato sarà chiamato a verificare che esse non comportino una significativa alterazione dell’aspetto estetico dell’edificio. Nel caso di specie i giudici hanno verificato che non si trattava di «un’alterazione appariscente e di non trascurabile entità tale da provocare un pregiudizio estetico tale da deprezzare il valore degli appartamenti (anche i montanti della zanzariera, essendo stati di colore bianco come le ringhiere degli altri balconi del palazzo non compromettevano l’armonia dell’edificio).
Va quindi respinta la richiesta di rimozione di una zanzariera (e dei relativi supporti di sostegno) collocata dal proprietario di un appartamento in corrispondenza del balcone di sua proprietà. Infatti la sottile rete di protezione dagli insetti non può dirsi una struttura di evidenza tale da rovinare la facciata del palazzo. Il cosiddetto «decoro architettonico» cui fa riferimento il codice civile, infatti, nulla ha a che vedere con le zanzariere, perché esso consiste «nell’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia» [2]. Invece, la presenza della zanzariera, date «le caratteristiche intrinseche (rimovibilità della struttura) ed estrinseche (i montaggi ed i tendaggi)», non avrebbe alcuna delle peculiarità richieste dalla legge e non causerebbe quindi un pregiudizio economico rilevante allo stabile.
È comunque necessario leggere prima cosa stabilisce il regolamento di condominio, che potrebbe al limite contenere dei vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Per cui se il regolamento dovesse vietare l’installazione della zanzariera, allora l’assemblea di condominio avrebbe ragione e potrebbe imporne la rimozione immediata.
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